- Di: Gabriele Braccioni
- telefonata
- Giu 17
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Pubblicare registrazioni telefoniche è reato?
Cosa rischia chi pubblica registrazioni di conversazioni se di professione non fa il giornalista? La questione degli influencer.
Registrare una telefonata non è di per sè illecito, purchè
- il soggetto che procede alla registrazione stia partecipando alla conversazione (quindi di converso è illegale registrare una telefonate a cui non si sta partecipando);
- la registrazione avvenga in un luogo pubblico (quindi è illegale registrare una conversazione che avviene in un luogo di privata dimora).
Rispettando le due regole sopra indicate è possibile registrare anche all’insaputa dell’interlocutore.
Discorso differente è il caso della pubblicazione della registrazione, che è vietata per legge.
La pubblicazione (ad esempio sui social media) del contenuto della registrazione può integrare il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617 septies c.p.) punito con la reclusione fina a 4 anni.
Il nostro ordinamento riconosce però alcune eccezioni alla punibilità della condotta di diffusione
- Esercizio del diritto di difesa: in caso in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (art. 617 septies secondo comma c.p.);
- Esercizio del diritto di cronaca: quando la registrazione viene pubblicata da un giornalista.
Con riguardo a questa seconda ipotesi (quella dell’esercizio del diritto di cronaca) la ragione della legittimità della pubblicazione è strettamente collegata ai requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nonchè all’applicabilità delle norme deontologiche che il giornalista deve seguire a pena di sanzione disciplinare del proprio Ordine professionale.
Ma lo sviluppo delle tecnologie (soprattutto quelle telematiche) ha fatto nascere una nuova figura professionale che svolge un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni, quantunque non possa essere considerato un soggetto “professionale”: l’influencer il quale, proprio per la sua qualifica di “non professionista”, non è sottoposto alle regole deontologiche della professione di giornalista.
Non esistendo un codice di condotta condiviso, la condotta degli influencer va giudicata facendo riferimento alle regole generale previste dal nostro ordinamento a tutela della libertà, genuinità e riservatezza delle conversazioni.
Ad esempio l’ordinamento tutela l’immagine e la reputazione della persona oggetto della registrazione sanzionando la condotta di chi violi, ingiustificatamente, la riservatezza delle conversazioni tra privati (art. 671 quater c.p.).
Ovviamente le conseguenze della condotta degli influencer è direttamente proporzionale alla notorietà e all’importanza del soggetto, in particolare in ragione del numero di followers.
Per questo motivo la divulgazione delle conversazioni su internet è certamente illecita in mancanza di consenso prestato da tutti i soggetti coinvolti, salvo che ci si trovi in una delle due ipotesi scriminate dall’ordinamento (diritto di difesa o diritto di cronaca).