Con l’ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3150 la Cassazione torna sul tema della responsabilità dell’agenzia viaggi in caso di danno da vacanza rovinata subito dai viaggiatori, fornendo anche una ricostruzione della successione delle leggi nel tempo.
Le norme di riferimento sono contenute nella Direttiva UE 90/314, recepita nell’ordinamento interno con gli artt. 3-4 del D.Lgs. n. 111/95, poi trasfuse nel “Codice del Turismo” (artt. 33-34, D.Lgs. n. 79/11) successivamente ampiamente modificate dal D.lgs. 21.5.2018, n. 62.
Ad ogni modo, a prescindere dalla fonte applicabile ratione temporis, con particolare riferimento al tema della responsabilità dell’agenzia per i viaggi “tutto compreso” non vi è dubbio che, da oltre trent’anni, la legge ha definito:
a) “organizzatore” di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”; b) “venditore” di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi; c) “intermediario” di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di ‘`venditore”. |
Pertanto, sulla base della corretta ricostruzione operata dalla Suprema Corte, si ritiene che l’agenzia viaggi risponda delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore.
Tra i suoi compiti vi sono compresi, infatti, la scelta dell’organizzatore, la tempestiva trasmissione delle prenotazioni, l’incasso del prezzo (o la restituzione in caso di annullamento).
L’agenzia, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati.
Ovviamente fatta salva l’ipotesi che il viaggiatore possa dimostrare che l’agenzia, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
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