E noto che l’art. 24, comma 4 del D.L. 137/2020 ha introdotto la possibilità di depositare la lista testimoniale prevista dall’art. 468 c.p.p. tramite invio di PEC agli indirizzi individuati dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020.
La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 27 maggio 2021, n. 20929, ha addirittura ritenuto che, al ricorrere di certi presupposti, il deposito tramite PEC delle liste testimoniali fosse legittimo anche prima dell’introduzione dell’art. 24 del D.L. 137/2020.
La Corte non ha infatti condiviso il rilevo della difesa dell’imputato, la quale aveva eccepito la nullità della sentenza di merito in quanto le liste testimoniali sia del Pubblico Ministero, sia della parte civile erano state depositate a mezzo pec, modalità di trasmissione da ritenersi ratione temporis non consentita.
La Sezione III, pur ritenendo astrattamente inammissibile il deposito delle liste testimoniali ex art. 468, c.p.p., a mezzo posta elettronica certificata (inammissibilità la cui ratio risiede nella mancanza del fascicolo telematico dibattimentale non ancora istituito), ciò non toglie tuttavia che, ove la Cancelleria abbia di propria iniziativa provveduto, come avvenuto nella specie, a stampare su supporto cartaceo le liste testimoniali e ad inserirle nel fascicolo di ufficio in tempo utile rispetto al termine di sette giorni dalla data fissata per il dibattimento, nessuna sanzione di inammissibilità, conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte, è ravvisabile, essendo la stessa strumentale alla lesione del diritto al contraddittorio, nella specie salvaguardato, ed al contempo posta a presidio del regolare funzionamento del processo.
In estrema sintesi, la S.C. ha ritenuto che il presupposto della declaratoria d’inammissibilità del deposito della lista testimoniale tramite PEC fosse l’effettiva lesione del diritto di difesa che non può verificarsi nel caso in cui il difensore dell’imputato abbia potuto avere contezza del contenuto della lista in tempo utile, e cioè nel rispetto del termine di 7 giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 468 c.p.p.
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