- Di: Gabriele Braccioni
- truffa
- Mar 8
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Acquisto e-commerce e mancata consegna: è truffa
Premessa
Il Tribunale di Ferrara, con la pronuncia n. 142 del 09 maggio 2022, segue le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, sezione II penale (Cass. 30 marzo 2022, n. 23323), in tema di vendita di prodotti on line, ed individua gli elementi fattuali che costituiscono gli artifici e raggiri previsti dall’art. 640 c.p.
In particolare la corte pone attenzione sui seguenti elementi di fatto:
- la pubblicazione dell’annuncio on line;
- i contatti tra venditore e acquirente;
- la pattuizione del prezzo;
- gli accordi relativi alla modalità di consegna del bene;
- la mancata effettiva consegna.
Il caso
Il fatto che ha dato origine al procedimento deciso dalla sentenza in esame trae origine dall’annuncio pubblicato su un sito internet relativo alla messa in vendita di un drone, cui seguiva l’interessamento da parte di un soggetto che prendeva, quindi, contatti con il venditore. Quest’ultimo si presentava al compratore con la propria reale identità: i due si accordavano, quindi, sul prezzo (pattuito in euro 450), sulle modalità di pagamento (tramite bonifico) e sulla consegna della merce. Inoltre, prima di eseguire il bonifico, il compratore otteneva anche la fotocopia della carta di identità del venditore e un selfie che ritraeva il medesimo con in mano il proprio documento identificativo, elementi che consentivano di accertare, altresì, la reale coincidenza di identità tra il venditore e l’intestatario del conto corrente su cui sarebbe stato, di lì a poco, accreditato l’importo pattuito. Peraltro, successivamente al pagamento, constatando il mancato arrivo della merce, il compratore contattava nuovamente il venditore che, dopo aver accampato svariate scuse, attribuendo, altresì la responsabilità al servizio postale, cessava di rispondere alle richieste della vittima.
La decisione del Tribunale di Ferrara
Il Tribunale ha pertanto ritenuto sussistenti gli artifici (intesi quali camuffamento della realtà esterna) e i raggiri (quale subdolo avvolgimento dell’altrui psiche), ma anche gli ulteriori elementi costitutivi del reato di truffa che sono:
- l’induzione in errore della vittima
- il compimento – da parte di quest’ultima – di un atto di disposizione patrimoniale;
- il profitto per l’agente ed il danno per la vittima
Il Tribunale ha posto particolare attenzione alla condotta “preparatoria” del venditore, ritenendo che la pubblicazione dell’annuncio e i successivi contatti con il possibile acquirente fossero “destinati a creare un falso convincimento sulla psiche della persona offesa e ad indurla in errore”. Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass. 30 marzo 2022, n. 23323) evidenziando come la vendita on line sia fondata sull’affidamento che il compratore ripone, necessariamente (non potendo visionare la merce), sulla serietà dell’offerta del venditore che la pubblicizza.
Sempre con riferimento alla particolare situazione di inferiorità in cui versa la vittima nelle ipotesi di truffa connesse alla vendita on line, viene spesso riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante della “minorata difesa” di cui all’art. 61, n. 5 c.p. (v. per es. Cass. 13.4.2022, n. 18252). Pertanto, tornando alla individuazione degli artifici o raggiri, la messa in vendita on line di un bene ad un prezzo appetibile per il mercato – a cui segua la mancata consegna dell’oggetto venduto (non dovuta a cause esterne) – integra, per costante orientamento giurisprudenziale – quegli artifici o raggiri richiesti dalla norma incriminatrice.
Conclusioni
Le condotte poste in essere, pur potendo risultare apparentemente corrette, rivelano la propria natura artificiosa laddove sorrette, sin dall’inizio, non da una reale volontà di procedere ad una compravendita, bensì dal solo intento di incamerare il prezzo.
Per tali motivi la Corte di Cassazione (Cass. 17 settembre 2019, n. 45115) considera condotte artificiose anche:
- la registrazione presso un portale di vendite on line;
- la pubblicizzazione dell’annuncio unito alla descrizione del bene;
- l’indicazione di un prezzo conveniente o comunque appetibile (cui segua, evidentemente, la mancata consegna della merce)